Contenuti in questo articolo
Che cos'è la legge 104
La “Legge 104” è un decreto del 1992 che definisce le agevolazioni lavorative previste dalle norme per la tutela della disabilità. Il testo completo è disponibile cliccando qui. Il decreto prevede diverse agevolazioni a tutela delle persone affette da disabilità.
Sede lavorativa
Il lavoratore o la lavoratrice che assiste un familiare o affine (entro il 3° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:
- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
Trasformazione rapporto di lavoro
La possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è possibile per :
- i lavoratori che siano affetti da patologie oncologiche
- i lavoratori che siano affetti da patologie con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita
- i lavoratori con figlio invalido civile convivente di età non superiore a 13 anni
- i lavoratori con figlio convivente – di qualsiasi età – portatore di handicap (con riconoscimento della stato di handicap senza gravità).
i lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, se:
- la patologia oncologica riguarda il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice
- l’assistenza riguarda una persona convivente con la lavoratrice/lavoratore richiedente, la quale possieda contemporaneamente (poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro):
- un riconoscimento del 100% di invalidità
- un riconoscimento di gravità dell’handicap
- il diritto all’indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
I lavoratori, sia del settore pubblico sia del privato, delle categorie sotto indicate hanno la possibilità di trasformare dunque il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Permessi
Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi, che sono fruibili se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno in istituto. Tali permessi sono:
PERMESSI FINO AL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO DISABILE
La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto:
A) al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino. In questo caso il decreto stabilisce che:
- Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.
- Rimane ferma l’alternatività del diritto e quindi l’impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti.
- E’ invece possibile che un genitore fruisca dei congedi previsti per la maternità e la paternità e l’altro genitore fruisca, nello stesso periodo, del congedo per disabilità.
B) In alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino (nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore), oppure di un’ ora (orario di lavoro inferiore a 6 ore). In tal caso si specifica che:
- Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.
- Nel 1° anno di vita del figlio, in casi particolari e cioè se le cure non possono essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento previste per la generalità dei neonati poiché vi è una particolare e diversa difficoltà del bambino con handicap sin dalla tenerissima età, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap.
- Eccezione al requisito di non ricovero in istituto: nel caso di bambino di età inferiore a 3 anni che sia ricoverato in struttura ospedaliera per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, se i Medici certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, il ricovero è compatibile con il diritto del genitore ai permessi.
PERMESSI TRA IL TERZO E IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA’ DEL DISABILE
I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente. In questo caso queste sono le indicazioni del decreto:
- Al genitore richiedente spetta anche se l’altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza.
- I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari.
- I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.
- I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore in modo da permettere, la lavoratore richiedente di fruire di una flessibilità dell’orario di lavoro.
- E’ possibile che un genitore fruisca del congedo parentale (entro gli otto anni del figlio) mentre l’altro genitore fruisce dei permessi mensili per handicap.
PERMESSI DOPO IL DICIOTTESIMO ANNO DI VITA DELLA PERSONA DISABILE
I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese. A tale riguardo:
- I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.
- I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore.
- Nel caso in cui il figlio disabile conviva con i genitori, il diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza.
Invece, nel caso in cui non vi sia convivenza, il diritto è subordinato al requisito di continuità ed esclusività dell’assistenza e alla non presenza, nel nucleo familiare del portatore di handicap, di altri soggetti non lavoratori (compresa la madre) in grado di prestare assistenza. Non è richiesta la convivenza con il genitore che fruisce dei permessi, né i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza che si realizzano con una assistenza che abbia i caratteri di “sistematica e adeguata” alle esigenze del familiare disabile.
PERMESSI PER ASSISTERE UN FAMILIARE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO
Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine entro il 3° (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese. In tale senso:
- Il permesso è retribuito ed utile per il trattamento pensionistico.
- Può essere frazionato in permessi orari.
- Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile ma l’assistenza per essere continua deve avere il carattere della sistematicità e dell’adeguatezza.
- La presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti
- La persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi della legge 104.
- Il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile, offre tuttavia un’assistenza continua poiché sistematica ed adeguata alle esigenze dello stesso familiare disabile In questi casi è necessario però produrre un “Programma di assistenza” (a firma congiunta) che illustri le modalità e le finalità dell’assistenza.
- La presenza di un assistente familiare (badante, personale di associazioni “no profit” o di strutture pubbliche) è compatibile con la fruizione delle agevolazioni lavorative da parte del familiare richiedente.
- Per ricovero a tempo pieno (ostativo alla fruizione delle agevolazioni lavorative) si deve intendere che la persona gravemente disabile è ricoverata per le intere 24 ore. Tuttavia se la persona ricoverata si trova in coma vigile e/o in situazione terminale, sussiste il diritto alle agevolazioni per il lavoratore o la lavoratrice richiedente.
PERMESSI PER IL LAVORATORE DISABILE
Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto:
- A tre giorni di permesso mensile retribuito oppure
- A due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).
I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate oppure frazionati in permessi orari.
Altre informazioni
Decorrenza dei benefici
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all’ente datore di lavoro.
Rinnovo della domanda
Nel settore privato, l’Inps ha disposto che la domanda sia rinnovata annualmente; va allegata una dichiarazione di responsabilità da cui si riscontri che non si sono verificate rettifiche o revoche della situazione sanitaria precedente.
Adempimenti del datore di lavoro
L’effettivo pagamento è effettuato dal datore di lavoro che poi, nel caso di dipendente privato, recupera l’importo con il conguaglio sui contributi dovuti all’ Istituto previdenziale (Inps).
Retribuzione e contribuzione
Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro.
La contribuzione figurativa accreditata è piena.
Le due ore di permesso retribuito giornaliero sono retribuite interamente si a nel settore privato sia nel settore pubblico.
La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso.
In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato.
L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato.